Assegni trasferibili: dal 30 aprile nuove regole
daria | aprile 2008Il decreto legislativo 231/2007 ha modificato le regole di circolazione dei titoli al portatore e della moneta.
A partire dal 30 aprile, infatti, qualsiasi tipologia di assegno superiore a 5mila Euro dovrà riportare la clausola di non trasferibilità e l’indicazione dell’unico beneficiario.
Saranno banche e poste che indicheranno sul nascere la dicitura “non trasferibile” e che applicheranno su detti titoli un’imposta di bollo pari a 1,5 Euro. Gli assegni emessi prima del 30 aprile e successivamente negoziati saranno esenti dall’imposta di bollo.
Ma cosa ne dovremo fare dei vecchi libretti degli assegni? Ovviamente andranno a consumazione e se emessi per importi superiori ai 5 mila euro dovranno tassativamente indicare la non trasferibilità.
Gli assegni al traente, ossia quelli “a me medesimo” potranno essere emessi senza alcuna scritta, in quanto potranno essere incassati solo ed esclusivamente dell’emittente.
Attenzione ad emettere assegni “liberi” dopo il 30 aprile in quanto le banche e le poste li pagheranno ma comunicheranno al Ministero l’infrazione.
Gli assegni emessi per importi al di sotto dei 5 mila euro potranno essere liberamente trasferiti ma per ogni girata si dovrà indicare il codice fiscale del girante. L’indicazione del codice fiscale è obbligatoria anche se si girano titoli emessi ante il 30 aprile 2008.
Che dire di tutte queste novità? E’ forse diventato impossibile emettere un assegno? Probabilmente no ma…nel caso aspettiate degli incassi il consiglio che vi possiamo dare è quello di farvi pagare tramite bonifico.








