Nuove regole antiriciclaggio per gli assegni (D.Lgs. 231/07)
admin | maggio 2008Dal primo maggio entra in vigore il D.Lgs. 231/07 che impone nuove regole per l’utilizzo dell’assegno bancario. Ecco le principali regole da seguire:
- gli assegni in binaco emessi dalla banca ai propri clienti riporteranno per legge la clausola “non trasferibile” già prestamapata
- sarà possibile ottenere libretti di assegni senza la clausola “non trasferibile” pagando una imposta di bollo di 1,5 euro ad assegno
- per gli assegni liberi, deve essere riportata in goni caso la non trasferibilità se l’assegno è di importo maggiore o uguale a 5000 euro; nel caso di irregolarità potrà essere data una ammenda che va dall’1% al 40% dell’importo indicato nell’assegno
- per gli assegni sotto i 5000 euro che non riportano il “non trasferibile” ogni girata deve avere il codice fiscali di chi fa la girata; l’assegna anche di un solo codice fiscale può rendere l’assegno non valido
In generale ora la richiesta di assegni in forma libera implica una segnalazione alla autorità dei dati di chi lo richiede come forma preventiva (già i bonifici bancari oltre certi valori vengono segnalati).
Per chi ha a casa un libretto in forma libera, è consigliabile apporre già da ora su tutti gli assegni la clausola “non trasferibile” in modo da non incorrere involontariamente ad errori.








