Dimissioni volontarie: oramai è diventata un’impresa pure licenziarsi
daria | aprile 2008ATTENZIONE! Ecco le ultime novità.
Proprio così… perché non è più sufficiente comunicare al proprio datore di lavoro tramite lettera scritta la propria decisione, ma bisogna utilizzare un apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Questo infatti è quanto introdotto dalle legge n.188/2007 art.1, c.1, dove risulta chiaro che qualsiasi altra forma di dimissione volontaria risulterà nulla.
Dovranno utilizzare questo modulo i lavoratori con rapporti di lavoro subordinati, domestici, di collaborazioni coordinate e continuative (comprese le collaborazioni a progetto).
Vi sono numerose esclusioni a questa procedura, in particolar modo:
- lavoratori che presentano le proprie dimissioni durante il periodo di prova;
- quando la decisone è presa in accordo sia dal lavoratore che dal datore di lavoro;
- stages e tirocini;
- in caso di dimissioni incentivate
- prestazioni occasionali;
- amministratori;
- pubblico impiego;
- rapporti di agenzia;
- pensionamento.
Ma cosa deve fare un lavoratore che ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni?
Al momento si può utilizzare esclusivamente il modulo informatico in quanto il modello cartaceo non è ancora disponibile.
Il lavoratore ha quindi tre possibilità: può compilare direttamente il modulo collegandosi al sistema informatico del Ministero del Lavoro, oppure rivolgersi ai cosiddetti “soggetti intermediari” ossia ai centri per l’impiego, gli uffici comunali, le direzioni provinciali del lavoro, oppure può rivolgersi ad un patronato o ad un sindacato convenzionato.
Al lavoratore sarà consegnato un modulo contraddistinto da un codice alfanumerico di identificazione e il dipendente avrà tempo 15 giorni per consegnare tale modulo al proprio datore di lavoro, pena la decadenza delle dimissioni stesse.







Evviva la semplicità e la burocrazia snella!
stefano | aprile 2008Evviva la semplicità e la burocrazia snella!